In conformità alla Legge 31 luglio 2017 n. 119 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci (ripresa con modificazioni del D.L. 7 giugno 2017 n. 73), entro martedì 31 ottobre 2017 i genitori/tutori di tutti gli alunni/e iscritti/e a qualsiasi scuola primaria d’Italia (così come quelli/e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, fino ai 16 anni d’età) sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante: l’effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie previste in base all’età; oppure l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale; o invece la prenotazione formale presso l’Azienda Sanitaria per la somministrazione delle vaccinazioni mancanti; o infine l’esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni per motivi di salute (condizioni cliniche costituenti controindicazione permanente o temporanea).

Per ottemperare alla nuova normativa è indispensabile consegnare in Segreteria uno dei seguenti documenti:
1) il certificato vaccinale rilasciato dall’Azienda Sanitaria comprovante la regolarità dei requisiti richiesti, cioè indicante se l’alunno/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per la sua età e/o se sono stati prenotati appuntamenti per la somministrazione di quelle mancanti (documento richiedibile anche via e-mailvai alla pagina);
2) l’esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni obbligatorie, sottoscritto dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
3) un’autodichiarazione – ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – contenente le informazioni relative, documento del quale è stato predisposto dalla Regione un apposito facsimile completabile con un’autorizzazione alla trasmissione dei dati (vedi/scarica il facsimile e l’autorizzazione);
4) la copia del libretto vaccinale, se e soltanto se vidimato in originale dal Servizio vaccinazioni dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

Qualora si opti per l’autocertificazione con autorizzazione, non sarà più necessario produrre alcunché: i dati necessari, infatti, saranno scambiati d’ufficio fra la Scuola e l’Azienda Sanitaria. Nel caso in cui si opti invece per l’autocertificazione senza autorizzazione, il/la minore in età scolare avrà comunque accesso ai servizi scolastici: la mancata somministrazione dei vaccini previsti dalla legge, infatti, non preclude l’iscrizione né la frequenza, dal momento che la presentazione della documentazione vaccinale non costituisce requisito di accesso alle scuole dell’obbligo. Tuttavia, i suoi genitori/tutori dovranno consegnare alla Scuola entro il 10 marzo 2018 la documentazione comprovante la situazione vaccinale; nel caso di mancata presentazione, l’Azienda Sanitaria competente per territorio avvierà le procedure previste dalla normativa vigente per il recupero dell’inadempimento.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare almeno la pagina web riservata all’argomento dall’Azienda Sanitaria universitaria integrata di Udine, all’indirizzo http://asuiud.sanita.fvg.it/notizie/obbligo-vaccinale-per-liscrizione-a-scuola (con vari modelli disponibili), così come l’ampia pagina dedicata al tema sul sito del Ministero della Salute, all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp (con numerosi materiali a disposizione)

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