Il Decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, comprese fra l’altro un articolo che sollevò molte discussioni, riguardante la Scuola Primaria. Eccone il testo:

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Sullo “scottante” argomento, si ripropone qui una interessante riflessione-proposta della Presidenza nazionale FIDAE, resa nota il 4 settembre del 2009:

«Con l’anno scolastico 2009/10, a norma dell’art. n. 4 del DL 137/2008, sarà operativa, a partire dalle classi prime della scuola primaria, la figura del maestro “unico”… Un ritorno all’antico che molti, in particolare in ambito politico-sindacale, contestano aspramente, ma che altri invece plaudono. Al di là della questione “occupazionale ed economica” che sottostà al problema, ci sono fondate ragioni pedagogiche che inducono seriamente ad optare per un modello organizzativo o per l’altro?…».

Total Views: 3242 ,